Il Gratuito Patrocinio
Il gratuito patrocinio.
Il “gratuito patrocinio” o “patrocinio a spese dello Stato” è un istituto giuridico previsto dall’ordinamento italiano in attuazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione Italiana che ha il fine di garantire il diritto di difesa a persone non in grado di sostenere autonomamente i costi del patrocinio di un avvocato per incapacità reddituale.
Tale istituto consente a tutte le persone che hanno un reddito basso di essere tutelate legalmente, sia per agire che per difendersi. Esse possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato con le modalità che vedremo in seguito.
SOGGETTI E REQUISITI DI REDDITO
I soggetti che possono chiedere il patrocinio a spese dello Stato sono:
- tutti i cittadini italiani;
- gli apolidi (coloro che sono privi di cittadinanza)
- gli enti o le associazioni senza fini di lucro che non esercitano attività economiche;
- gli stranieri con regolare permesso di soggiorno.
Il Testo Unico sulle Spese di Giustizia prevede che l’accesso al gratuito patrocinio è consentito solo a coloro il cui reddito annuo imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superi la soglia di €11.528,41.
È da specificare che, nel caso in cui il soggetto richiedente l’assistenza legale conviva con il coniuge o con altri familiari, il tetto reddituale di € 11.528,41 è maggiorato di € 1.032,91 per ciascun familiare convivente, mentre il reddito da considerare è costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, incluso ovviamente il richiedente stesso, ossia vanno computati tutti i redditi delle persone presenti sullo stato di famiglia.
Fanno eccezione, alla regola sopra esposta, quei processi nei quali gli interessi del richiedente vanno in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare, per esempio la separazione o il divorzio tra due coniugi. In tali casi si tiene conto solamente del reddito del richiedente non sommando il reddito degli altri familiari conviventi.
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA D’AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO
Per accedere al patrocinio, l’interessato deve presentare apposita “istanza di ammissione” al Consiglio dell’Ordine degli avvocati presso il tribunale competente per il processo. La via migliore per presentare la domanda d’ammissione al gratuito patrocinio è quella di rivolgersi direttamente ad un avvocato iscritto nell’elenco dei difensori disponibili al Patrocinio a spese dello Stato, che saprà certamente condurvi attraverso l’iter più corretto evitando perdite di tempo e possibili errori.
L’avvocato Assunta Melchiorre è iscritta nell’elenco dei difensori disponibili al Patrocinio a spese dello Stato. Per ulteriori informazioni o per chiedere di essere assistito nell’ammissione al gratuito patrocinio puoi contattarci senza impegno telefonando allo 0656568138 o usando il modulo di contatto di questo sito web.

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