La legge n°89 del 24 marzo 2001, cosiddetta “legge Pinto”, ha introdotto la possibilità di richiedere un’equa riparazione a coloro che hanno dovuto affrontare un processo con una durata eccessiva e non ragionevole.
Per durata ragionevole di un processo si intendono 3 anni per il primo grado, 2 anni per il secondo grado e 1 anno per il giudizio di legittimità in Cassazione.
Se sei stato parte di un processo con durata superiore a quella ritenuta ragionevole (art. 2-bis L. n. 89/2001), potrai ottenere un risarcimento commisurato in una somma variabile tra un minimo di 400 euro ed un massimo di 800 euro per ogni anno eccedente rispetto al termine di ragionevole durata. Detta somma può essere incrementata fino al 20 per cento, per gli anni successivi al terzo eccedente la durata ragionevole, e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo. La misura dell’indennizzo non può comunque superare il valore della causa presupposta, o il valore del diritto accertato in quel giudizio dal giudice, qualora inferiore.
Il ricorso ai sensi della legge Pinto può essere presentato dalla persona che ha subito il danno, assistita da un legale, entro il termine tassativo di sei mesi dalla data di conclusione del giudizio.
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