Nuove procedure di separazione e riduzione dei tempi per il divorzio.
La legge sul divorzio breve è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’11 maggio 2015 ed è entrata ufficialmente in vigore il giorno 26 maggio 2015.
La riforma riduce i tempi di attesa tra la separazione e il divorzio, oltre ad anticipare gli effetti dello scioglimento della comunione legale.
Vediamo nel dettaglio la portata innovativa della norma.
Il termine di attesa tra la separazione e il divorzio scende dai 3 anni a:
1 anno nel caso di separazione giudiziale (ossia non consensuale);
6 mesi nel caso di separazione consensuale.
Lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi viene anticipata alla prima udienza di comparizione dei coniugi nel caso di separazione giudiziale e alla data della sottoscrizione del verbale di separazione nel caso di procedura consensuale (o di sottoscrizione dell’accordo di negoziazione assistita da un avvocato), purché l’accordo venga successivamente omologato dal Tribunale.
Le procedure dirette ad ottenere la separazione e il divorzio (cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio) rimangono invariate. Permane la necessità di domandare dapprima la separazione e poi il divorzio (non è pertanto possibile ottenere il divorzio diretto senza separazione), attraverso, alternativamente, domanda da proporsi al Tribunale competente, negoziazione assistita da un avvocato o, in alcuni casi, domanda diretta all’Ufficiale dello Stato civile.
Possono ottenere il “divorzio breve” anche i coniugi separati legalmente prima dell’entrata in vigore della legge, per i quali il triennio di separazione non è ancora trascorso.
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