La separazione dei coniugi è un istituto previsto dall’ordinamento giuridico quale primo passo per la risoluzione della crisi matrimoniale. Con il ricorso alla separazione non termina il rapporto del matrimonio, ma ne vengono solamente sospesi gli effetti, in attesa o di una riconciliazione o del successivo divorzio.
Quindi, in regime di separazione, marito e moglie mantengono la qualità di coniugi, ma vengono meno alcuni dei doveri coniugali quali quello della coabitazione e quello della fedeltà, mentre restano gli obblighi di mantenere, educare e istruire i figli e di assistenza materiale verso il coniuge economicamente più debole.
Prima di ottenere la separazione, bisogna disciplinare tutti gli aspetti economici e personali (diritti sul patrimonio, assegno di mantenimento, diritti di visita e mantenimento dei figli, assegnazione della casa coniugale).
Se i coniugi hanno già raggiunto un accordo o possono raggiungerlo tramite una mediazione, si può ottenere una separazione consensuale; altrimenti, in caso di disaccordo, bisogna ricorrere al giudice che disciplinerà i vari aspetti con una sentenza, in questo caso si parla di separazione giudiziale.
È facile comprendere che la separazione consensuale è preferibile a quella giudiziale. Innanzitutto, i coniugi evitano laceranti quanto lunghi scontri in tribunale, con rilevanti ripercussioni psicologiche, soprattutto in caso di figli minorenni. Inoltre, dal punto di vista giuridico-economico, i benefici della separazione consensuale sono ancora più evidenti, in quanto, oltre ad evitare i costi e i tempi del giudizio ricorrendo ad una procedura semplificata e dal minor costo, è possibile procedere al divorzio dopo solo 6 mesi dall’avvenuta separazione, mentre, nel caso di separazione giudiziale, è necessario attendere un anno.
Esistono tre distinte procedure per ottenere una separazione consensuale:
• Separazione consensuale in Tribunale
• Separazione con negoziazione assistita
• Separazione presso il Comune
Separazione consensuale in tribunale
Il procedimento, che inizia con il deposito del ricorso, richiede circa dai 3 ai 6 mesi, a seconda dei tempi del tribunale. Esso termina con l’omologazione del consenso da parte del tribunale, provvedimento che dà efficacia legale alla separazione. È possibile nominare un solo avvocato che seguirà entrambe le parti, con una significativa riduzione delle spese per i due ricorrenti.
Separazione con negoziazione assistita
Introdotta con il D.L. 132/2014 e confermata nella legge di conversione n. 162/2014, è una procedura abbreviata e semplificate che prevede la possibilità di raggiungere un accordo tramite l’assistenza dei propri avvocati (almeno uno per parte) evitando i ricorso al tribunale.
La soluzione negoziale raggiunta deve essere conclusa in forma scritta sottoscritta anche dagli avvocati delle parti, che ne garantiscono la conformità alle norme imperative e dall’ordine pubblico e certificano le sottoscrizioni apposte dalle parti sotto la propria responsabilità. L’accordo così concluso costituisce titolo esecutivo. Tale soluzione è senz’altro la più veloce, ma obbliga ciascun coniuge a nominare un prorio legale.
Separazione presso il Comune
Possibile solo se la coppia non ha figli e non è previsto il trasferimento di immobili. Le parti si presentano davanti al Sindaco o all’ufficiale di stato civile delegato per ottenere la separazione dopo due incontri.
Separazione Giudiziale
Quando i coniugi non riescono a trovare un accordo, si renderà necessario il ricorso alla separazione giudiziale.
Uno dei due coniugi, assistito da un avvocato, presenta il ricorso al Tribunale del luogo di ultima residenza dei coniugi. Il procedimento di separazione si svolge secondo le forme e nei tempi del rito ordinario ed il provvedimento emesso a conclusione ha la forma di sentenza.
